Capo III
Art. 11
11 / 19Cooperazione in caso di accertamento di infrazioni
In vigore dal 6 set 2003
1. Le amministrazioni cui fanno capo le autorità di controllo, per le operazioni contemplate nell', comma 3, instaurano una diretta collaborazione con lo Stato membro di spedizione, al fine di concertare le strategie da attuarsi nella fattispecie, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
2. Qualora dai controlli a destinazione effettuati conformemente all', comma 1, lettera b), risulti il persistere di una irregolarità, le amministrazioni interessate informano direttamente la Commissione europea e gli altri Stati membri.
3. In attesa delle conclusioni da parte della Commissione europea lo Stato membro di destinazione può disporre ulteriori accertamenti sui prodotti provenienti dallo stabilimento d'origine sollecitando nel contempo un'intensificazione dei controlli presso il medesimo stabilimento da parte dello Stato speditore.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-17;223#art-11