Art. 5
5 / 7In vigore dal 19 giu 2003
1. L'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, è sostituito dal seguente:
«Art. 35. - 1. L'ufficio distaccato di Udine provvede ad espletare tutte le attività istruttorie riguardanti gli assessorati regionali aventi sede in Udine. Nella delibera annuale di programma, inoltre, si provvede ad indicare le ulteriori funzioni assegnate a detto ufficio tenendo conto delle particolari esigenze di decentramento individuate d'intesa con la regione.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-05-15;125#art-5