Art. 3 · Modifiche al Capo VI

Art. 3

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Modifiche al Capo VI

In vigore dal 28 mag 2003
1. La rubrica del Capo VI del testo unico è sostituita dal seguente: «Riposi, permessi e congedi». 2. Al comma 5 dell'articolo 42 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo le parole: «all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della medesima legge» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 33, comma 1, del presente testo unico e all'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,»; b) all'ultimo periodo le parole: «all'articolo 33» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 33, comma 1, del presente testo unico e all'articolo 33, commi 2 e 3,».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-23;115#art-3