Art. 4 · Modificazioni all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381

Art. 4

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Modificazioni all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381

In vigore dal 25 lug 2003
Modificazioni all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 1. Il terzo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, inserito dall', comma 1, lettera c), del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, è sostituito dal seguente: "c) Le province possono avvalersi del Registro italiano dighe (RID) per l'identificazione e l'approvazione tecnica dei progetti e per la vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari con riferimento alle dighe di ritenuta, alle opere di sbarramento o alle traverse inferiori o pari a 15 metri di altezza e che determinano volume di invaso inferiore o pari a 1.000.000 di metri cubi. Per le medesime opere superiori a 15 metri di altezza o che determinano invasi di volume superiori a 1.000.000 di metri cubi le province stesse affidano i predetti compiti al RID; in tale ultimo caso si osserva, altresì, la normativa tecnica statale relativa alla progettazione e alla costruzione.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 aprile 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Loggia, Ministro per gli affari regionali Marzano, Ministro delle attività produttive Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli

Note all'articolo

  • L'avviso di rettifica in G.U. 25/07/2003, N. 171 ha disposto che "Nel medesimo art. 1, comma 1, primo capoverso, dopo le virgolette iniziali, devono intendersi soppressi la lettera "c" e la parentesi".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-15;118#art-4