Art. 27
Capo I

Art. 27

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In vigore dal 29 apr 2003
1. L'articolo 174-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: "Art. 174-bis - 1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a euro 103,00. Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 1032,00. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;68#art-27