Art. 22
Capo I

Art. 22

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In vigore dal 29 apr 2003
1. L'articolo 83 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: "Art. 83 - 1. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che sostengono le prime parti nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, hanno diritto che il loro nome sia indicato nella comunicazione al pubblico della loro recitazione, esecuzione o rappresentazione e venga stabilmente apposto sui supporti contenenti la relativa fissazione, quali fonogrammi, videogrammi o pellicole cinematografiche.".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;68#art-22