Art. 17
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In vigore dal 29 apr 2003
1. All'accertamento dell'osservanza delle norme del presente decreto e agli esami e alle analisi dei campioni si applicano le procedure di controllo di cui agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-03-14;65#art-17