Art. 9.44
54 / 102Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo numero 385 del 1993.
In vigore dal 29 feb 2004
(Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo
numero 385 del 1993).
1. All'articolo 136 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori;";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. L'inosservanza delle disposizioni dei commi 1 e 2 è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 a 2.066 euro."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-17;6#art-9-44