Art. 9.16
26 / 102Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo numero 385 del 1993.
In vigore dal 29 feb 2004
(Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo
numero 385 del 1993).
1. All'articolo 57 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Non si può dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o di scissione e della deliberazione assembleare che abbia apportato modifiche al relativo progetto se non consti l'autorizzazione di cui al comma 1."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-17;6#art-9-16