Art. 9.12
22 / 102Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo numero 385 del 1993.
In vigore dal 29 feb 2004
(Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo
numero 385 del 1993).
1. All'articolo 26 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali)";
b) al comma 1, le parole: "e di onorabilità" sono sostituite dalle parole: ", onorabilità e indipendenza";
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio.
Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia.";
d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto della banca si applica il comma 2."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-17;6#art-9-12