Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 1 gen 2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l' della legge 30 luglio 2002, n. 180, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive comunitarie 1999/45/CE, 1999/74/CE, 1999/105/CE, 2000/52/CE, 2001/109/CE, 2002/4/CE e 2002/25/CE; Vista la legge 1 marzo 2002, n. 39, ed, in particolare, gli , commi 2 e 3, e 2; Vista la direttiva 2002/25/CE della Commissione del 5 marzo 2002, che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri; Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2002; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati; Considerato che il Senato della Repubblica non ha ritenuto di esprimere il proprio parere nei termini regolamentari prescritti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 2002; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze; EMANA il seguente decreto legislativo: . 1. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l'allegato I al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, è sostituito dall'allegato al presente decreto, fatte salve le disposizioni per le quali l'allegato stesso prevede una decorrenza diversa.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-12-23;291#art-1