Art. 5
5 / 6Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
In vigore dal 14 gen 2003
Modifiche all'articolo 37
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
1. All'articolo 37 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il Ministero si articola in un numero non superiore a sei direzioni generali, alla cui individuazione ed organizzazione si provvede ai sensi dell', sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-12-06;287#art-5