Art. 9 · (L) Provvedimenti iscrivibili
Titolo IV

Art. 9

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(L) Provvedimenti iscrivibili

In vigore dal 28 feb 2003
(L) (Provvedimenti iscrivibili) 1. Nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato si iscrivono per estratto: a) i provvedimenti giudiziari definitivi che applicano agli enti le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; b) i provvedimenti giudiziari definitivi relativi all'esecuzione delle stesse sanzioni; c) qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma di legge i provvedimenti già iscritti, come individuato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell', comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia. (art. 80, c. 2, d.lgs. n. 231/2001)
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-11-14;311#art-9