Art. 24 · (L) Certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato
Titolo VII

Art. 24

24 / 55

(L) Certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato

In vigore dal 28 feb 2003
(L) (Certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato) 1. Nel certificato generale sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative: a) alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175 del codice penale, purchè il beneficio non sia stato revocato; b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo comma, del codice penale; c) alle condanne per i reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall'articolo 556 del codice penale; d) alle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l'amnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata; e) ai provvedimenti previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale e ai decreti penali; f) alle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata; g) ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate; h) ai provvedimenti che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno; i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace; l) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati; m) ai provvedimenti di interdizione e di inabilitazione, quando è stata revocata; n) ai provvedimenti concernenti il fallimento, quando il fallito è stato riabilitato con sentenza definitiva. 2. Se è stata dichiarata la riabilitazione speciale ai sensi dell' del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni, non è riportata alcuna iscrizione relativa al minore. (art. 689 c.p.p, 194, c. 2, att. c.p.p.; , c. 2, d.lgs. n. 274/2000; , settimo comma, r.d.l. n. 1404/1934, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 835/1935)
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-11-14;311#art-24