Art. 18 · Disposizioni transitorie

Art. 18

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Disposizioni transitorie

In vigore dal 6 dic 2002
1. Fino alla data del 1 gennaio 2003 è consentita l'immissione in commercio o la messa in servizio di macchine ed attrezzature di cui all'allegato I conformi alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto e già costruite alla stessa data. 2. Fino alla data del 1 luglio 2003 restano ferme le autorizzazioni provvisorie rilasciate, alla data di entrata in vigore del presente decreto, agli organismi abilitati a svolgere i compiti di cui all', comma 1.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-09-04;262#art-18