Art. 13 · Rilevazione di dati sull'emissione acustica

Art. 13

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Rilevazione di dati sull'emissione acustica

In vigore dal 6 dic 2002
1. Al fine della rilevazione dei dati relativi all'emissione acustica, il fabbricante o il mandatario trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed alla Commissione europea una copia della dichiarazione di conformità CE per ciascun tipo di macchina e di attrezzatura di cui all'allegato I, immesso in commercio o messo in servizio. Tale obbligo non ricorre qualora sia già stato soddisfatto in un altro Stato membro della Comunità.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-09-04;262#art-13