Art. 11 · Valutazione della conformità

Art. 11

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Valutazione della conformità

In vigore dal 6 dic 2002
1. Prima di immettere in commercio o di mettere in servizio macchine ed attrezzature di cui all'allegato 1, parte b), il fabbricante o il mandatario sottopone ciascun tipo di macchina e di attrezzatura a una delle seguenti procedure di valutazione della conformità: a) procedura di controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli di cui all'allegato VI; b) procedura di verifica dell'esemplare unico di cui all'allegato VII; c) procedura di garanzia di qualità totale di cui all'allegato VIII. 2. Ai fini dell'immissione in commercio o della messa in servizio di macchine e di attrezzature di cui all'allegato I, parte c), il fabbricante o il mandatario sottopone ciascun tipo di macchina e di attrezzatura alla procedura di controllo interno della produzione di cui all'allegato V. 3. Il fabbricante o il mandatario fornisce, su richiesta motivata, alla Commissione europea e agli altri Stati membri tutte le informazioni utilizzate nell'ambito della procedura di valutazione della conformità per un dato tipo di macchina e di attrezzatura e, in particolare, la documentazione tecnica di cui all'allegato V, punto 3, all'allegato VI, punto 3, all'allegato VII, punto 2, ed all'allegato VIII, punti 3.1 e 3.3.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-09-04;262#art-11