Art. 9
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In vigore dal 9 ott 2003
1. Qualora l'installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni interessi aree di proprietà di più enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione, conforme al modello di cui all'allegato D, viene presentata a tutti i soggetti interessati. Essa può essere valutata in una conferenza di servizi per ciascun ambito regionale convocata dal comune di maggiore dimensione demografica. La conferenza può essere convocata anche su iniziativa del soggetto interessato.
2. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero delle comunicazioni.
3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il presente decreto, le disposizioni di cui all' e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Salve le disposizioni di cui al successivo , nessuna altra indennità è dovuta ai soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari di aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare le infrastrutture di telecomunicazioni.
5. Le figure giuridiche soggettive alle quali è affidata la cura di interessi pubblici devono rendere noto, con cadenza semestrale, i programmi relativi a lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, al fine di consentire ai titolari delle licenze individuali una corretta pianificazione delle rispettive attività strumentali ed, in specie, delle attività di installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni. I programmi dei lavori di manutenzione dovranno essere notificati in formato elettronico al Ministero delle comunicazioni, ovvero ad altro ente all'uopo delegato, con le stesse modalità di cui all', comma 1, per consentirne l'inserimento in un apposito archivio telematico consultabile dai titolari delle licenze individuali.
6. Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche funzioni hanno l'obbligo, sulla base di accordi commerciali a condizioni eque e non discriminatorie, di consentire l'accesso alle proprie infrastrutture civili disponibili, a condizione che non venga turbato l'esercizio delle rispettive attività istituzionali.
Note all'articolo
- La Corte costituzionale, con sentenza 25 settembre-1° ottobre 2003, n. 303 (in G.U. 1a s.s. 8/10/2003, n. 40) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'intero provvedimento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-09-04;198#art-9