Art. 5 · Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di telecomunicazioni per impianti radioelettrici

Art. 5

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Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di telecomunicazioni per impianti radioelettrici

In vigore dal 9 ott 2003
Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di telecomunicazioni per impianti radioelettrici 1. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui all' è presentata all'ente locale dai soggetti a tale fine abilitati. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento. 2. L'istanza, conforme al modello di cui all'allegato A, realizzato al fine della sua acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI, non appena emanate. In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori. Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS o altre, con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello di cui all'allegato B. 3. Copia dell'istanza ovvero della denuncia viene inoltrata contestualmente all'ARPA, che si pronuncia entro venti giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto. 4. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui all', comma 1, inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale. 5. Nel caso una amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni degli enti locali interessati, nonché dei soggetti preposti ai controlli di cui all' della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed un rappresentante dell'Amministrazione dissenziente. 6. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero delle comunicazioni. 7. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il presente decreto, le disposizioni di cui agli e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Note all'articolo

  • La Corte costituzionale, con sentenza 25 settembre-1° ottobre 2003, n. 303 (in G.U. 1a s.s. 8/10/2003, n. 40) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'intero provvedimento.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-09-04;198#art-5