Art. 13
13 / 14Legislazione regionale
In vigore dal 9 ott 2003
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui al presente decreto, nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, secondo quanto disposto dai singoli ordinamenti.
Note all'articolo
- La Corte costituzionale, con sentenza 25 settembre-1° ottobre 2003, n. 303 (in G.U. 1a s.s. 8/10/2003, n. 40) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'intero provvedimento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-09-04;198#art-13