Art. 13 · Disciplina
Titolo VI

Art. 13

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Disciplina

In vigore dal 23 ott 2002
1. Fino all'emanazione dei decreti legislativi previsti dalla legge 3 ottobre 2001, n. 366, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. 2. Agli enti cooperativi e loro consorzi si applicano le norme in materia di collegio sindacale previste per le società a responsabilità limitata di cui all'articolo 2488 del codice civile. 3. Agli enti cooperativi e loro consorzi, soggetti obbligatoriamente alla certificazione del bilancio, che provvedono alla emissione di strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi, si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di funzioni e composizione del collegio sindacale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-08-02;220#art-13