Art. 1
1 / 1In vigore dal 24 lug 2002
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, comma primo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 maggio 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive;
Emana
il seguente decreto legislativo:
.
1. Le funzioni in materia di incentivi alle imprese, di cui agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ancora esercitate dallo Stato a titolo diverso da quello in base al quale le funzioni stesse sono svolte dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferite alle Province stesse a decorrere dal 1 gennaio 2002.
2. Le risorse da assegnare a ciascuna provincia sono individuate sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui agli articoli 7 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e sono erogate fino alla cessazione dei trasferimenti erariali connessi con l'attribuzione di funzioni e di compiti alle regioni prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.
56.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 giugno 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Tremonti, Ministro del-l'economia e
delle finanze
Marzano, Ministro delle attività
produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-06-11;139#art-1