Capo IV
Art. 98
148 / 302(L) Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione
In vigore dal 1 lug 2002
(L)
(Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi
all'ammissione)
1. Copia dell'istanza dell'interessato, delle dichiarazioni e della documentazione allegate, nonché del decreto di ammissione al patrocinio sono trasmesse, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'ufficio finanziario nell'ambito della cui competenza territoriale è situato l'ufficio del predetto magistrato.
2. L'ufficio finanziario verifica l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria, e può disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell'istante e degli altri soggetti indicati nell'.
3. Se risulta che il beneficio è stato erroneamente concesso, l'ufficio finanziario richiede il provvedimento di revoca, ai sensi dell'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-98