Parte III
Art. 74
228 / 302(L) Istituzione del patrocinio
In vigore dal 1 lug 2002
(L)
(Istituzione del patrocinio)
1. È assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
2. È, altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-74