Art. 64 · (L) Indennità dei magistrati onorari
Titolo XI

Art. 64

218 / 302

(L) Indennità dei magistrati onorari

In vigore dal 1 lug 2002
(L) (Indennità dei magistrati onorari) 1. Ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale, ai vice procuratori onorari e ai giudici onorari aggregati spettano le indennità previste per lo svolgimento della loro attività di servizio, rispettivamente, e considerate le successive modificazioni, dagli , commi 2 bis e 2 ter, della legge 21 novembre 1991, n. 374 per i giudici di pace, dall' del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 per i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari, dall' della legge 22 luglio 1997, n. 276 per i giudici onorari aggregati.
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