Sez. III
Art. 32
108 / 302(L) Notificazioni a richiesta delle parti
In vigore dal 1 lug 2002
(L)
(Notificazioni a richiesta delle parti)
1. Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione relativi agli atti richiesti; nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall', della legge 11 agosto 1973, n. 533, e in quelli cui si applica lo stesso articolo, queste spese sono a carico dell'erario.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-32