Titolo IV
Art. 235
167 / 302(L) Annullamento del credito per irreperibilitàe possibile reviviscenza
In vigore dal 1 lug 2002
(L)
(Annullamento del credito per irreperibilità
e possibile reviviscenza)
1. Se l'invito al pagamento è riferito alle spese e alle pene pecuniarie, dopo l'annullamento del credito ai sensi dell', l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo solo se il debitore risulta reperibile.
2. Se l'invito al pagamento delle spese e delle pene pecuniarie si riferisce a reati per i quali c'è stata condanna a pena detentiva, l'ufficio, quando la notifica si ha per eseguita ai sensi dell' del codice di procedura civile, annulla il credito e rimette gli atti al pubblico ministero per l'esecuzione con il rito degli irreperibili.
3. Divenuto reperibile il debitore, il pubblico ministero rimette gli atti all'ufficio per l'iscrizione a ruolo del credito.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-235