Art. 23 · (L) Diritti
Capo II

Art. 23

57 / 302

(L) Diritti

In vigore dal 1 lug 2002
(L) (Diritti) 1. Per la notificazione degli atti è dovuto il diritto unico, di cui all', salvo quanto previsto per la notifica degli atti a richiesta d'ufficio dall'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-23