Art. 226 · (L) Garanzie giurisdizionali e sospensione amministrativa e giurisdizionale della riscossione
Capo VI

Art. 226

263 / 302

(L) Garanzie giurisdizionali e sospensione amministrativa e giurisdizionale della riscossione

In vigore dal 1 lug 2002
(L) (Garanzie giurisdizionali e sospensione amministrativa e giurisdizionale della riscossione) 1. Per le garanzie giurisdizionali e la sospensione amministrativa e giurisdizionale della riscossione si applicano gli articoli 19 bis e 57, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché gli , del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-226