Art. 17 · (L) Variazione degli importi
Parte IITitolo I

Art. 17

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(L) Variazione degli importi

In vigore dal 1 lug 2002
(L) (Variazione degli importi) 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell', comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le variazioni agli importi e agli scaglioni di valore di cui all', tenuto conto della necessità di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia dei processi registrate nei due anni precedenti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-17