Titolo III›Capo I
Art. 154
44 / 302(L) Destinazione del ricavato della vendita e di somme e valori
In vigore dal 1 lug 2002
(L)
(Destinazione del ricavato della vendita e di somme e valori)
1. Decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione dell'ordinanza di cui all', se nessuno ha provato di avervi diritto, le somme o i valori e le somme ricavate dalla vendita sono, su disposizione del magistrato, devoluti alla cassa delle ammende, dedotte le spese di cui all'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-154