Art. 139 · (L) Funzioni della commissione
Capo VIII

Art. 139

273 / 302

(L) Funzioni della commissione

In vigore dal 1 lug 2002
(L) (Funzioni della commissione) 1. Le funzioni che gli attribuiscono, anche in modo ripartito, al consiglio dell'ordine degli avvocati e al magistrato sono svolte solo dalla commissione del patrocinio a spese dello Stato; l'istanza respinta o dichiarata inammissibile dalla commissione non può essere proposta al magistrato davanti al quale pende il processo o competente a conoscere il merito. 2. I giudici tributari che fanno parte della commissione hanno l'obbligo di astenersi nei processi riguardanti controversie da loro esaminate quali componenti della commissione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-139