Art. 136 · (L) Revoca del provvedimento di ammissione
Capo VII

Art. 136

269 / 302

(L) Revoca del provvedimento di ammissione

In vigore dal 1 lug 2002
(L) (Revoca del provvedimento di ammissione) 1. Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione. 2. Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. 3. La revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-136