Art. 135 · (L) Norme particolari per alcuni processi
Capo VI

Art. 135

257 / 302

(L) Norme particolari per alcuni processi

In vigore dal 1 lug 2002
(L) (Norme particolari per alcuni processi) 1. Le spese relative ai processi di dichiarazione di assenza o di morte presunta sono recuperate nei confronti dei soggetti indicati nell', commi 2 e 3, del codice civile e nei confronti della parte ammessa in caso di revoca dell'ammissione. 2. Le spese relative ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, hanno diritto di prelazione, ai sensi degli articoli 2755 e 2770 del codice civile, sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo dell'assegnazione o sulle rendite riscosse dall'amministratore giudiziario.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-135