Art. 117 · (L) Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile
Titolo III

Art. 117

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(L) Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile

In vigore dal 1 lug 2002
(L) (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile) 1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall' ed è ammessa opposizione ai sensi dell'. 2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si è reso successivamente reperibile.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-117