Titolo III
Art. 115
24 / 302(L) Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia
In vigore dal 1 lug 2002
(L)
(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona
ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia)
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di persona ammessa al programma di protezione di cui al decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall' ed è ammessa opposizione ai sensi dell'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-115