Art. 114 · (L) Effetti della revoca
Capo VII

Art. 114

268 / 302

(L) Effetti della revoca

In vigore dal 1 lug 2002
(L) (Effetti della revoca) 1. La revoca del decreto di ammissione, disposta ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 1, dell', ha effetto, rispettivamente, dalla scadenza del termine fissato per la comunicazione di variazione delle condizioni reddituali, dalla data in cui la comunicazione di variazione è pervenuta all'ufficio del giudice che procede, dalla scadenza del termine di cui all', comma 3. 2. Negli altri casi previsti dall', la revoca del decreto di ammissione ha efficacia retroattiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-114