Art. 106 · (L) Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte
Capo V

Art. 106

237 / 302

(L) Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte

In vigore dal 1 lug 2002
(L) (Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte) 1. Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili. 2. Non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-106