Art. 104 · (L) Compenso dell'investigatore privato
Capo V

Art. 104

235 / 302

(L) Compenso dell'investigatore privato

In vigore dal 1 lug 2002
(L) (Compenso dell'investigatore privato) 1. Il compenso spettante all'investigatore privato della parte ammessa al patrocinio è liquidato dall'autorità giudiziaria, ai sensi dell' ed è ammessa opposizione ai sensi dell'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-104