Art. 4 · Trasferimento di rapporti e del patrimonio del distretto minerario di Trieste

Art. 4

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Trasferimento di rapporti e del patrimonio del distretto minerario di Trieste

In vigore dal 29 giu 2002
1. La regione subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici connessi all'esercizio delle funzioni e dei compiti del soppresso distretto minerario, nella proprietà degli immobili, delle attrezzature e degli arredi, nonché, salva disdetta, nei contratti di locazione degli immobili.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-04-23;110#art-4