Art. 4 · Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 395 del 2000

Art. 4

4 / 22

Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 395 del 2000

In vigore dal 27 feb 2002
Modifiche all' del decreto legislativo n. 395 del 2000 1. Il comma 1 dell' del decreto legislativo n. 395 del 2000 è sostituito dal seguente: "1. Le imprese di cui all', comma 2, in possesso dei requisiti di cui agli sono iscritte nell'albo di cui all' della legge n. 298 del 1974 ai fini dell'esercizio della relativa attività.". 2. Il comma 2 dell' del decreto legislativo n. 395 del 2000 è sostituito dal seguente: "2. I requisiti di cui al comma 1 devono sussistere al momento della presentazione della domanda di iscrizione nell'albo di cui al medesimo comma. Il requisito di cui all', comma 1, lettera b), deve sussistere, per ogni autoveicolo supplementare, al momento dell'immatricolazione ovvero al momento della presentazione della richiesta di aggiornamento di cui all'articolo 94, comma 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992, ad eccezione dei trasferimenti di residenza.". 3. Il comma 3 dell' del decreto legislativo n. 395 del 2000 è sostituito dal seguente: "3. Le imprese di cui all', comma 3 devono possedere i requisiti di cui agli per ottenere la licenza o il diverso titolo previsto per l'esercizio della relativa attività.". 4. Il comma 4 dell' del decreto legislativo n. 395 del 2000 è sostituito dal seguente: "4. I requisiti di cui al comma 3 devono sussistere al momento della presentazione di ogni domanda per ottenere la licenza o il titolo di cui al medesimo comma. Il requisito di cui all', comma 1, lettera b), deve sussistere, per ogni autoveicolo supplementare nell'ambito della previsione dell', comma 3, al momento dell'immatricolazione ovvero al momento della presentazione della richiesta di aggiornamento di cui all'articolo 94, comma 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992, ad eccezione dei trasferimenti di residenza.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-12-28;478#art-4