Art. 14
14 / 22Partecipazione al procedimento
In vigore dal 27 feb 2002
1. Dopo l' del decreto legislativo n. 395 del 2000 è aggiunto il seguente:
"13-bis (Partecipazione al procedimento). - 1. Nei casi in cui, ai sensi degli , è disposta la cancellazione dall'albo di cui all', comma 1, o la revoca dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo, l'autorità competente di cui all', comma 1, assegna all'impresa interessata, per l'esercizio dei diritti di cui all' della legge 7 agosto 1990, n. 241, un termine di trenta giorni. Entro tale termine, su richiesta dell'impresa interessata, procede anche all'audizione personale.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-12-28;478#art-14