Art. 12 · Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 395 del 2000

Art. 12

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Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 395 del 2000

In vigore dal 27 feb 2002
Modifiche all' del decreto legislativo n. 395 del 2000 1. Il comma 1 dell' del decreto legislativo n. 395 del 2000 è sostituito dal seguente: "1. Se il requisito di cui all' cessa di sussistere, l'impresa di cui all', commi 2 o 3, comunica, entro tre giorni, il fatto all'autorità competente di cui all', comma 1.". 2. Il comma 2 dell' del decreto legislativo n. 395 del 2000 è sostituito dal seguente: "2. Se la situazione economica globale dell'impresa di cui all', commi 2 o 3, lascia prevedere che il requisito di cui all' sarà di nuovo soddisfatto e in modo durevole, sulla base di un piano finanziario, in un prossimo futuro, l'autorità competente di cui all', comma 1, può concedere un termine non superiore a un anno.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-12-28;478#art-12