Art. 4
4 / 11In vigore dal 21 feb 2002
1. All'articolo 12, comma 1, primo capoverso del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, i commi 3 e 4 dell'articolo 42 della legge 1 aprile 1981, n. 121, sono sostituiti dai seguenti:
"3. Salvo quanto previsto dal comma 4, i dirigenti generali di Pubblica Sicurezza di livello B sono inquadrati nella qualifica di prefetto a norma del comma 1 nel termine massimo di tre anni dal conseguimento della qualifica, conservando a tutti gli effetti l'anzianità maturata anche nella qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza.
4. L'inquadramento fra i prefetti di cui al comma 3 può essere disposto anche in soprannumero, fino al 30 giugno 2004, nel limite massimo di tre unità, da riassorbirsi con le successive vacanze che si determineranno nell'aliquota di prefetti di cui al comma 1. Fino al riassorbimento del soprannumero non si possono effettuare nomine dei dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B.".
2. Al comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni concernenti l'inquadramento alla qualifica di prefetto." sono sostituite dalle seguenti: "continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni ai soli fini dell'inquadramento alla qualifica di prefetto.";
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Conseguentemente, le posizioni soprannumerarie sono riassorbite all'atto della cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, dei predetti funzionari ed i posti di funzione ricopribili dai prefetti di cui all'arti-colo 42 della legge 1 aprile 1981, n. 121, sono transitoriamente incrementati, in corrispondenza delle sole posizioni soprannumerarie, per l'espletamento di compiti di studio, consulenza, ricerca e ispettivi.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-12-28;477#art-4