Art. 2
2 / 11In vigore dal 21 feb 2002
1. All' del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, come modificato dall' del decreto legislativo 3 maggio 2001, n. 201, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:
a) i commi 01 e 1 sono sostituiti dal seguente:
"1. I funzionari di Polizia di cui all' esercitano, in relazione alla specifica qualificazione professionale, le funzioni inerenti ai compiti istituzionali dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità e quelle agli stessi attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta, nonché, nei casi previsti dalla legge, le funzioni di autorità di Pubblica Sicurezza.";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. I funzionari del ruolo dei commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di Pubblica Sicurezza e ufficiale di Polizia giudiziaria. I commissari capo e i vice questori aggiunti svolgono funzioni di direzione di uffici o reparti non riservati al personale del ruolo dei dirigenti o di indirizzo e coordinamento di più unità organiche nell'ufficio cui sono assegnati, individuate con decreto del Ministro dell'interno, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti; esercitano le funzioni di cui al comma 1 partecipando all'attività degli appartenenti al ruolo dei dirigenti e sostituiscono questi ultimi in caso di assenza o impedimento.";
c) i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
"5. I primi dirigenti della Polizia di Stato, oltre a svolgere le funzioni indicate nella tabella 1 allegata, che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono preposti agli altri uffici e reparti determinati con decreto del Ministro dell'interno.
6. I dirigenti superiori della Polizia di Stato, oltre a svolgere le funzioni indicate nella tabella A di cui al comma 5, sono preposti agli altri uffici di particolare rilevanza determinati con decreto del Ministro dell'interno.";
d) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I dirigenti preposti ad uffici aventi autonomia amministrativa esercitano i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma.";
e) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
"9-bis. I funzionari di Polizia di cui all' dirigono gli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza aventi il compito di fornire gli elementi informativi per il rilascio delle abilitazioni di sicurezza agli appartenenti alla Polizia di Stato.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-12-28;477#art-2