Art. 1
1 / 11In vigore dal 21 feb 2002
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, e in particolare l', comma 4;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 50, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto il decreto legislativo 3 maggio 2001, n. 201;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2001;
Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative a livello nazionale;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2001;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro della difesa;
Emana
il seguente decreto legislativo:
.
1. L'intitolazione del Capo I del Titolo I del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è sostituita dalla seguente: "Carriera dei funzionari di Polizia".
2. All' del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente:
"Articolazione della carriera dei funzionari di Polizia";
b) prima del comma 1 è anteposto il seguente:
"01. La carriera dei funzionari di Polizia si articola nei ruoli dei commissari e dei dirigenti.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-12-28;477#art-1