Art. 3
3 / 3In vigore dal 13 feb 2002
1. L'articolo 56 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, è modificato come segue:
a) il titolo dell'articolo è ridenominato in: "Precedenza al comando e attribuzioni";
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Ferme restando le attribuzioni previste dalle norme di ordinamento e le competenze stabilite dalle altre leggi e regolamenti, i capitani, maggiori e tenenti colonnelli del Corpo della Guardia di finanza, in relazione alla specifica qualificazione professionale propria degli ufficiali, cui si correlano autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità, assumono piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti, svolgono compiti di studio e partecipano all'attività degli ufficiali con grado dirigenziale, che sostituiscono in caso di assenza o impedimento.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 dicembre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze
Frattini, Ministro per la funzione pubblica
Scajola, Ministro del-l'interno
Martino, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-12-28;473#art-3