Art. 3
3 / 4Adeguamento della misura della contribuzione previdenziale
In vigore dal 20 dic 2001
1. A decorrere dal 1 gennaio 2003, per ciascun socio lavoratore, ai fini del versamento dei contributi dovuti per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, l'imponibile giornaliero di cui all', comma 1, è annualmente aumentato nelle seguenti misure percentuali calcolate sulla differenza retributiva esistente tra l'importo determinato ai sensi del citato , comma 1, ed il corrispondente minimo contrattuale giornaliero previsto, per il medesimo anno, dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro, o da quello del settore o della categoria affine:
a) del 25 per cento per l'anno 2003;
b) del 50 per cento per l'anno 2004;
c) del 75 per cento per l'anno 2005;
d) del 100 per cento per l'anno 2006.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2003, ai fini del versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale diversi da quelli dovuti per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, l'imponibile giornaliero di cui all', comma 1, è annualmente aumentato, secondo le modalità temporali e nelle percentuali di cui al comma 1, calcolate sulla differenza retributiva esistente tra l'importo determinato ai sensi del citato , comma 1, ed il limite minimo di retribuzione giornaliera di cui all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, così come modificato dall', comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni.
3. La disposizione di cui al comma 2 trova applicazione anche ai fini del versamento dei contributi dovuti per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nei casi in cui il minimo contrattuale giornaliero di cui al com-ma 1 è inferiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983, così come modificato dall', comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 338 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 389 del 1989, e successive modificazioni.
4. A decorrere dal 1 gennaio 2007, per la determinazione della retribuzione imponibile, ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, trova applicazione l', comma 1, del citato decreto-legge n. 338 del 1989.
5. Gli organismi associativi di cui all' sono comunque responsabili del pagamento dei contributi anche per la quota a carico del lavoratore; qualunque patto contrario è nullo. I predetti contributi sono dovuti agli Istituti interessati nella misura e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni per i diversi settori di attività lavorativa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-11-06;423#art-3