Art. 1
1 / 4Ambito di applicazione
In vigore dal 20 dic 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l', comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, che prevede l'emanazione di uno o più decreti legislativi intesi a riformare la disciplina in materia previdenziale ed assistenziale per particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
Sentite le parti sociali interessate;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2001;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
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Ambito di applicazione
1. Le norme del presente decreto disciplinano per i lavoratori soci degli organismi associativi individuati dall' del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e successive modificazioni, che svolgono le attività di cui all'elenco allegato al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 3 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999, la contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta agli enti previdenziali interessati per le seguenti forme di previdenza e di assistenza sociale:
a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;
b) assicurazione per l'assegno per il nucleo familiare;
c) assicurazione per le prestazioni economiche di malattia e maternità;
d) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-11-06;423#art-1