Art. 12
Abrogato12 / 13S a n z i o n i
In vigore dal 25 giu 2015
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 settembre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Ruggiero, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 ha disposto (con l'art. 55, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente provvedimento fermo restando quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-09-06;368#art-12